Approvato il 14 marzo 2014 dall’Assemblea degli Associati
Art. 1 – Denominazione, natura, sede
L’Unione Nazionale delle Associazioni degli Immigrati e degli Emigrati, in sigla UNAIE, è una federazione volontaria di Associazioni che operano per rafforzare nei cittadini di origine italiana, nei rispettivi Paesi di residenza, i valori che si rifanno alle comuni origini, al fine di valorizzarne il ruolo sociale, culturale, economico, istituzionale e, in generale, per consentire la migliore integrazione dei migranti.
Nel professare i principi dell’accoglienza e dei diritti dei migranti, l’Unione s’ispira soprattutto ai valori cristianie ai diritti universali dell’uomo, in un quadro di libertà, di pace e di valorizzazione delle autonomie istituzionali, dell’associazionismo e della sussidiarietà.
L’Unione è apartitica e non ha fini di lucro; nel perseguire le sue finalità di solidarietà sociale a favore di associati e di terzi, s’impegna al pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi associati.
L’Unione stabilisce il proprio domicilio presso L’Associazione Trentini nel Mondo Onlus – Via Malfatti, 21 Trento – ed ivi elegge la propria sede legale..
Eventuali modifiche statutarie relative alla sede potranno essere deliberate direttamente dal Consiglio Direttivo.
Per ragioni organizzative e di perseguimento dei fini istituzionali possono essere istituite sedi periferiche.
Le associazioni regionali svolgono le funzioni di sede locale dell’Unione. Qualora sul territorioesistaunnumeromaggioredi associazioni localilefunzioni di rappresentanza regionale dell’Unione sono attribuite dal Consiglio direttivo previa consultazione delle medesime.
Art. 2 – Fini Istituzionali
Il fine istituzionale dell’Unione, in cooperazione e nell’interesse delle associazioni aderenti, è di realizzare e promuovere iniziative e attività miranti:
a) a contribuire alla formazione e alla realizzazione umana, culturale, professionale e sociale degli italiani all’estero, con particolare riguardo al sostegno dei soggetti più vulnerabili e alla tutela delle diversità etniche;
b) a mantenere attivo il collegamento con la terra di origine, in specie quella regionale, con particolare attenzione alle giovani generazioni mediante gli strumenti della formazione professionale, dello studio, del perfezionamento linguistico e degli scambi familiari;
c) a valorizzare e portare a conoscenza dell’opinione pubblica nazionale il contributo arrecato dai cittadini di origine italiana in ambito scolastico, economico, sociale, istituzionale, culturale, ecc. nei rispettivi paesi di appartenenza, promuovendo ogni utile occasione di scambio e di sviluppo fra i paesi interessati e l’integrazione paritaria nella società di residenza, oltre che la partecipazione a quella italiana;
d) alla rilevazione e allo studio della problematica migratoria con la conseguente elaborazione di proposte legislative e operative, sostenendone l’attuazione e fornendo orientamenti e consulenza in materia alle associazioni aderenti;
e) all’informazione e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle condizioni delle comunità italiane all’estero e degli immigrati in Italia, editando all’occorrenza pubblicazioni e favorendo raccolta di memorie, testimonianze, materiali, ecc.;
f) a favorire l’integrazione tra le varie realtà etniche in ambito europeo, preservando in particolare gli aspetti che si rifanno alla comune origine latina e, più in generale, all’italicità;
g) a promuovere presso l’opinione pubblica nazionale la centralità del problema dell’accoglienza e dell’inserimento nel mondo del lavoro e nella società civile dei migranti in Italia.
L’Unione, al fine di realizzare i propri fini istituzionali, s’impegna a collaborare e, all’occorrenza, affiliarsi a enti pubblici e privati, associazioni e organismi nazionali e internazionali, nonché a promuovereo aderire a strutture di coordinamento i cui principi eattività non siano in contrasto con quelli indicati nel presente Statuto.
L’Unione, laddove richiesto, esprime proprie rappresentanze in organismi istituzionali quali CGIE, Comites e eventuali altri che, a qualsiasi livello, si occupino di emigrazione e immigrazione.
Art. 3 – Soci e adesioni
Sono soci ordinari:
a) le associazioni regionali, provinciali e locali, con sede in Italia, che operano fra gli italiani all’estero;
b) le associazioni d’immigrati con sede in Italia;
c) le associazioni d’italiani all’estero, con sede in paesi stranieri, non aderenti a quelle di cui al punto a).
Sono soci sostenitori gli enti pubblici e privati, le aziende e le persone fisiche che contribuiscono finanziariamente alla vita e all’attività dell’Unione.
L’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e, in caso di opposizione degli interessati, dall’Assemblea, sentito il Collegio dei Probiviri.
Le quote sono annuali e il loro ammontare è deliberato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio da diritto a partecipare alla vita interna dell’associazione e diviene piena con l’effettivo versamento delle quote sociali. In caso d’inadempienza si rientra nella categoria dei soci osservatori, che tuttavia non può essere mantenuta per un periodo superiore ai tre anni.
Art. 4 – Organi dell’Unione
Sono organi dell’Unione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
e) il Collegio dei Probiviri
I componenti degli organi elettivi sono eletti secondo le norme stabilite dagli articoli appositi e durano in carica tre anni.
In caso di cessazione dell’incarico,per dimissioni o altri motivi, i componenti degli organi elettivi sono surrogati alla prima riunione di Assemblea. La nomina dei subentranti va fatta seguendo l’ordine dell’ultima tornata elettorale. Solo nel caso che questo sia esaurito l’Assemblea può procedere all’elezione di nuovi membri. In tutti i casi essi restano in carica sino alla scadenza dell’organo di cui fanno parte.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.
Art. 5 – L’Assemblea
L’Assemblea dell’UNAIE è costituita:
a) dai soci ordinari, o loro delegati, di cui all’art. 3, comma primo, con diritto di voto e d’intervento;
b) dai soci sostenitori, o loro rappresentanti, di cui all’art. 3, comma secondo, con diritto d’intervento.
Partecipano di diritto all’Assemblea, con facoltà d’intervento, presidenti emeriti e onorari di cui all’ultimo comma del presente articolo, oltre che i membri del Consiglio direttivo.
Possono essere invitati all’Assemblea, con facoltà d’intervento,i soci osservatori, i rappresentanti internazionali e di eventuali strutture periferiche dell’Unione, componenti del CGIE, di Comites, di Consulte regionali dell’emigrazione, esperti ed esponenti di altre Associazioni.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, esclusivamente le associazioni che dimostrino di esserein regola con il versamento della quota sociale.
Ciascun socio ordinario ha diritto a un voto e può presentare solo una delega.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede. La convocazione avviene tramite avviso recante l’ordine del giorno, la data, l’ora, la sede della riunione ed è inviata a ciascun rappresentante almeno quindicigiorni prima della data fissata, anche attraverso fax o e-mail.
L’Assemblea è convocata:
1) in seduta ordinaria, entro il mese di aprile di ogni anno per l’approvazione dei bilanci, della relazione morale e politica del presidente e dei programmi generali dell’Unione e per
eleggere gli organi statutari in scadenza;
2) in seduta straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari.
Per la validità dell’Assemblea è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci ordinari; in seconda convocazione di qualsiasi numero. Tra la prima e la seconda convocazione non può trascorrere meno di un’ora.
L’Assemblea può eleggere un Presidente Onorario dell’Unione.
Il presidente uscente e non riconfermato acquisisce il titolo di Presidente Emerito.
Art. 6 – Il Presidente
Il Presidente da impulso e coordina l’attività dell’Unione; gli è attribuita la rappresentanza legale dell’Unione in ogni rapporto.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza, può assumere provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che tuttavia devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. L’assemblea elegge il Vicepresidente Vicario e il Vicepresidente. Il Vice Presidente Vicario, sostituisce il Presidente in caso di assenza o d’impedimento.
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dell’Unione ed è composto:
a) dal Presidente, daiVice Presidenti e da un minimo di cinque a un massimo di sette consiglieri. In caso di parità in eventuali votazioni, il voto del Presidente conta per due.
Partecipano alle riunioni di consiglio, senza diritto di voto, i Presidenti Emeriti e il Direttore, di cui all’art 9.
Il Consiglio, nella sua prima seduta, nomina il direttore e ripartisce gli incarichi tra i consiglieri. Nella medesima riunione, o in quelle successive, nomina i presidenti delle commissioni di cui all’art.12 e procede all’affidamento degli altri incarichi previsti dal presente statuto o, comunque, utili per il funzionamento dell’Unione.
Le funzioni di segreteria del Consiglio sono assolte dal Direttore,la cui carica può essere attribuita a un membro eletto del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo predispone i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, dell’Unione, cura l’attuazione dei programmi e delle decisioni dell’Assemblea.
Il Presidente, i due Vicepresidenti, il tesoriere e il direttore costituiscono l’Ufficio di Presidenza cui spetta il compito di sbrigare l’ordinaria amministrazione, pianificare l’attività del Consiglio Direttivo e degli altri organi e, in tutti i casi, svolgere eventuali attività demandate dal Consiglio direttivo.
Il Consigliodelibera sull’ammissione dei soci e sulla loro eventuale espulsione, in quest’ultimo caso previa decisione del Collegio dei probiviri, di cui all’art. 11.
Si decade dalla qualità di membro del Consiglio direttivo a seguito di tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni.
Possono essere invitati alle riunioni di Consiglio, in relazione agli argomenti trattati, presidenti di commissioni nazionali UNAIE e incaricati dei media, altri dirigentidell’Unione
e delle associazioni aderenti, parlamentari, nonché componenti del CGIE e di altri organismi nazionali.
Art. 8 – Requisiti di eleggibilità del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo
Il Presidente e componenti del Consiglio Direttivo possono essere eletti anche al di fuori dei soci, purché si tratti di personalità particolarmente distintesi, per impegno e competenza, negli ambiti d’intervento dell’Unione.
Art. 9 Il Direttore.
Il Direttore è preposto al funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Unione.
Cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e assiste tutti gli organi dell’Unione nell’espletamento delle rispettive funzioni.
Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci.
Art. 10 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra non soci.
Il Collegio adempie alle funzioni fissate dalla legislazione vigente in materia di controllo dell’attività contabile e di approvazione dei bilanci.
Art. 11 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da un massimo di tre persone, di cui una con funzioni di Presidente, la cui durata e scadenza è analoga a quella degli altri organi.
Al Collegio sono demandate tutte le controversie di carattere etico e di natura personale che dovessero insorgere in senoall’Unione. Le deliberazioni del Collegio sono inappellabili.
Art. 12 – Incarichi e commissioni
Il Presidente nomina, su proposta del Consiglio direttivo, i membri degli organismi pubblici nazionali, cui le relative leggi attribuiscano la spettanza all’UNAIE.
Il Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, designa i rappresentanti dell’UNAIE presso organismi pubblici o privati, la cui presenza non sia regolata da disposizioni di legge.
Il Consiglio direttivo può istituire commissioni tematiche, temporanee o permanenti, incaricando della loro presidenza anche soggetti esterni particolarmente qualificati; esso può altresì promuovere e stimolare la nascita di consessi e aggregazioni esterne che facciano riferimento direttamente all’Unione e ai valori che essa professa con la possibilità di coinvolgerle in tutto o in parte nella vita e nelle sue attività.
Allo scopo di perseguire più puntualmente i propri fini istituzionali, l’Unione può nominare propri rappresentanti o delegati all’estero o in alcune aree del paese dove l’assenza di associazioni aderenti o motivi di promozione od opportunità lo giustifichino. Le relative decisioni sono adottate dal Consiglio direttivo e formalizzate dal Presidente.
Art. 13 – Norme finanziarie
Il patrimonio dell’UNAIE è costituito da:
a) quote e contributi obbligatori degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi statali e regionali, di enti locali e di altre istituzioni pubbliche;
d) contributi dell’Unione Europea e di altri organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed entro quattro mesi dovrà essere formato il bilancio da presentarsi all’assemblea per la relativa approvazione.
Art. 14 – Regolamento, modifiche statutarie
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può adottare disposizioni regolamentari per l’attuazione del presente Statuto.
Le modifiche al presente Statuto sono adottate dall’Assemblea Generale, in seduta straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione
L’Unione ha una durata illimitata e non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano eseguite. In caso di scioglimento dell’Unione i beni residui, a liquidazione avvenuta, saranno devoluti a organismi aventi finalità analoghe o non in contrasto con lo scopo sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il Fondo Patrimoniale in caso di scioglimento dell’Associazione o durante la vita della medesima.
Art. 16 – Disposizioni transitorie efinali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
Gli organi eletti nella assemblea precedente a quella di approvazione delle modifiche statutarie rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato e assumono la nuova denominazione”.